Precisione

Le nostre attività

Verifiche per fini fiscali su contatori di energia elettrica
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

La isB-Veritas è autorizzata ad effettuare le verifiche/tarature di prima installazione e periodiche dei contatori di energia elettrica ad uso fiscale sia nel proprio laboratorio che in impianto.

Con le note emanate congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Dogane circolare 17/D 2011 e circolare 7/D 2013, ai fini degli accertamenti sui contatori di energia elettrica attiva e sistemi di misura elettrici utilizzati per l’accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali, sono ritenuti validi solo i certificati di taratura emessi da laboratori certificati ACCREDIA.

La taratura/verifica ai fini fiscali è obbligatoria per contatori installati su impianti di produzione di energia elettrica (fotovoltaici, eolici, biomassa, geotermici, idroelettrici, marine e termoelettrici) e su impianti che usufruiscono di agevolazioni fiscali.

Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore ai 20 kW sono assimilati ad officine elettriche, e come tali devono essere denunciati all’Agenzia delle Dogane, con scadenze precise. Il contatore fiscale, ossia quello che conteggia tutta la produzione dell’impianto, deve essere tarato/verificato periodicamente. Tale obbligo è a carico del soggetto responsabile dell’impianto.

Nel caso dei contatori, la periodicità dei controlli è la seguente:

  • ogni 3 anni per i contatori elettronici di tipo statico
  • ogni 5 anni per i contatori elettromeccanici di tipo dinamico
  • ogni 15 anni per i contatori MID ad inserzione diretta (privi di TA e/o TV)*

*Ad eccezione laddove il sistema di misura elettrico sia usato per l’accertamento indiretto, rispettivamente tramite consumo specifico o coefficiente di resa, di un prodotto energetico destinato alla produzione diretta o indiretta di energia elettrica ovvero della produzione di un qualsiasi prodotto sottoposto ad accisa.

Tarature per contatori di energia elettrica
(Accredia)

La società isB-Veritas Srl è l’unico laboratorio di taratura di contatori di energia presente in Alto Adige che opera in regime di accreditamento (centro LAT 252T) secondo la norma UNI CEI EN ISO 17025. La taratura dei contatori è rivolta ai proprietari sia pubblici che privati dei misuratori che li vogliono certificare secondo procedure accreditate.

L’accreditamento attesta la competenza tecnica del laboratorio ad effettuare le prove indicate nel campo di accreditamento e l’attuazione presso il laboratorio stesso di un sistema gestionale per la qualità allineato ai principi della UNI EN ISO 17025. Il campo di accreditamento è costituito dall’elenco delle attività per la cui esecuzione viene attestata la competenza tecnica di isB-Veritas S.r.l.. Tale elenco riporta, le grandezze da determinare (i.e. misurandi) ed i metodi di prova utilizzati dal laboratorio.

Il certificato di accreditamento di isB-Veritas S.r.l. è disponibile sul sito www.isb-veritas.it o sul sito www.accredia.it o su richiesta via email all’ indirizzo info@isb-veritas.it.

Verificazioni periodiche su contatori di energia elettrica
(Unioncamere-CCIA)

isB-Veritas srl è un laboratorio autorizzato ad effettuare le verificazioni periodiche sui contatori di energia elettrica attiva MID (MI 003) di cui al D.M n.93 del 24 aprile 2017 e s.m.i.. Siamo presenti nell’elenco Nazionale degli Organismi di Ispezione identificati con il numero BZ266.

La verificazione periodica dei contatori consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli sia elettronici, sia etichette o sigilli a filo previsti dalle norme vigenti.

La verificazione periodica dei contatori di energia elettrica MID deve essere effettuata dai titolari del gruppo di misura e generalmente è a carico dei gestori di rete.

Taratura e verifica sistemi di protezione SPI / SPG
(gestore di rete)

isB-Veritas mediante cassetta prova relè, esegue verifiche e programmazioni di tutti i tipi di sistemi di protezione di interfaccia (SPI) degli impianti di produzione energia connessi alle reti di distribuzione sia in Bassa Tensione che in Media Tensione e delle Protezione Generali (SPG) come previsto dalle vigenti normative CEI (0-21 e 0-16).

Il gestore di rete obbliga l’utente (cioè il produttore) a far verificare in campo gli SPI, (Sistema di Protezione Interfaccia) tramite strumentazione ad alta precisione sia in fase di connessione che periodicamente.

L’utente è infatti tenuto a mantenere efficiente l’SPI deve verificarne la corretta funzionalità. Di seguito un estratto della delibera del 22/12/2016 pubblicata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e sistema idrico la Delibera n. 786/2016/R/EEL.

Le verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia (SPI) e generali (SPG) sono regolamentate delle norme CEI 0-21 per gli impianti di Bassa Tensione e CEI 0-16 per gli impianti di media Tensione. Queste si applicano agli impianti di produzione energia elettrica con potenza superiore a 6kW la cui richiesta di connessione è stata effettuata entro il 30 Giugno 2017 e per impianti di potenza superiore a 11,08kW con richiesta di connessione effettuata dopo il 01 Luglio 2017.

Le periodicità delle scadenze fissate e pubblicate dall’Autorità per l’energia elettrica sono di seguito riportate:

Per impianti connessi in bassa tensione BT ed entrati in esercizio prima di giugno 2012 entro la data ultima tra 5 anni dall'entrata in esercizio e la data del 31 Dicembre 2017.

Per gli impianti connessi in bassa tensione BT ed entrati in esercizio dal 1° luglio 2012 entro la data ultima tra 5 anni dall'ultima verifica e marzo 2018.

Per gli impianti connessi in bassa tensione BT ed entrati in esercizio dal 2009 ed entro il 30 giugno 2012 entro la data ultima tra 5 anni dall'entrata in esercizio e il 31 Settembre 2017

Per impianti connessi o entrati in esercizio a partire dal 1° agosto 2016 ogni 5 anni.

In caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche il gestore di rete invia ai soggetti interessati un ultimo sollecito per l’effettuazione delle medesime. Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. È prevista anche la sospensione del servizio di connessione prevista dal Regolamento di Esercizio sottoscritto dai produttori e dai gestori di rete.

Altre prove e verifiche

  • Esame non fiscale dei contatori di produzione e scambio con emissione di perizia;
  • Esame termografico dei moduli fotovoltaici con emissione di perizia;
  • Esame termografico di componenti elettriche con emissione di perizia;
  • Misura di portata d’acqua con il metodo della diluizione salina;
  • Analisi di rete (fluttuazioni di tensione, armoniche, interarmoniche, Flicker, ecc.)